(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 41 del 4 ottobre 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
Semplificazione  della   gestione   amministrativa   delle   offerte.
  Inserimento dell'art. 35-bis nella legge regionale n. 38/2007 
  1. Dopo l'art. 35 della legge  regionale  13  luglio  2007,  n.  38
(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarita' del lavoro), e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Disposizioni per la  semplificazione  della  gestione
amministrativa delle offerte). - 1. Nelle procedure aperte, quando il
criterio di aggiudicazione e' quello del minor  prezzo,  le  stazioni
appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche  prima
di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il  rispetto  dei
criteri di selezione ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016. Nel
bando di  gara  sono  indicate  l'intenzione  di  avvalersi  di  tale
possibilita' e le modalita' di verifica, anche  a  campione  mediante
sorteggio, dell'assenza dei motivi di esclusione e del  rispetto  dei
criteri di selezione. 
  2. La verifica di cui al comma 1 e'  effettuata  nel  rispetto  dei
principi di imparzialita' e trasparenza, in modo che  nessun  appalto
sia aggiudicato ad un offerente che debba  essere  escluso  ai  sensi
dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 o che non soddisfi  i
criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel  caso  di  applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97, comma 8,
del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  la  soglia  di  anomalia  e'
ricalcolata sulla base dell'esito della verifica.».